mercoledì 3 dicembre 2008

Come recita l’art. 1882 del Codice Civile l’assicurazione è “…il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.” Va sottolineato che il Codice inserisce tale articolo nel libro IV “Delle obbligazioni” al titolo III “Dei singoli contratti”, dedicando l’intero capo XX all’assicurazione (artt. 1882-1932). Tornando al nostro articolo rileviamo che in esso vengono comprese sia l’assicurazione contro i danni che quella sulla vita che costituiscono i due principali filoni dell’assicurazione libera. Le assicurazioni obbligatorie ovverosia “sociali”, sono regolamentate da leggi speciali (INPS, INAIL, …).
Abbiamo davanti un quadro che disciplina con grande dettaglio ogni aspetto della dell’assicurazione, sia per quanto attiene il rapporto, essenzialmente privatistico, contraente-assicurato/assicuratore, sia per quanto concerne il rapporto pubblicistico Impresa di assicurazione/Pubblica Amministrazione. Di questo secondo aspetto si occupa l’art. 1883 del C.C. il quale stabilisce che l’esercizio dell’assicurazione è ristretto ad enti pubblici o a società per azioni con l’osservanza delle norme contenute oggi nel recente “Codice delle Assicurazioni “ (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
Di fondamentale importanza, considerata la rilevanza sociale delle vicende inerenti al comparto assicurativo, l’istituzione di un organo istituzionale di vigilanza denominato ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) istituito con Legge 12 agosto 1982, n. 576. Coerentemente con quanto disposto dal codice delle assicurazioni le mansioni attribuite all’Istituto si sono notevolmente ampliate dovendosi questo occupare della vigilanza e del controllo sulle imprese così come sugli intermediari (agenti, broker e banche), per la verifica del possesso dei requisiti di legge indispensabili all’esercizio delle rispettive attività.

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